Lo Statuto IgersItalia

Articolo 1
Denominazione e sede

È costituita, sulla base dell’esperienza maturata in Internet, su piattaforma telematica di social network “instagram”, l’Associazione IGERSITALIA (di seguito “Associazione”), con sede legale in Prato (PO), via Ferrucci Francesco 203/c.
IGERSITALIA è una libera associazione privata senza fini di lucro.

 

Articolo 2
Durata

L’Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all’art. 23 del presente statuto.

 

Articolo 3
Scopo

L’Associazione è fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, intende promuovere l’associazionismo e di svolgere in favore dei soci e di terzi, attività di utilità socio – culturale e professionale.
In particolare l’associazione intende:

  • promuovere e diffondere la cultura fotografica e la fotografia;
  • riconoscere, tutelare e rappresentare i Digital Content Creator che svolgono tale attività sia a livello professionale sia a livello amatoriale, valorizzandone le competenze e garantendo il rispetto delle regole deontologiche del settore digitale e delle regole sulla concorrenza attraverso l’emanazione di un codice di autoregolamentazione dei propri iscritti;
  • organizzare corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi in Italia e all’estero sulla fotografia;
  • presenziare manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dall’ Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che richiedano la presenza dell’Associazione;
  • organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici nazionali e internazionali;
  • incentivare scambi culturali, gemellaggi fotografici con gruppi italiani e stranieri;
  • realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica, nonché l’edizione e la distribuzione di riviste e bollettini usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
  • collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
  • promuovere il territorio italiano e le sue tradizioni artistiche, culturali ed enogastronomiche anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di promozione turistica;
  • valorizzare il patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico;
  • promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali sul territorio nazionale e ovunque si renda utile e necessaria la presenza dell’Associazione.

L’associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative e/o strumentali, purché nei limiti consentiti dalla legge.
L’Associazione può delegare ed affidare ad organismi esterni il perseguimento degli scopi già descritti nel presente articolo.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità ed eguaglianza, senza alcuna distinzione in riferimento agli indirizzi sessuali, in ottemperanza ai diritti inviolabili della persona.

 

Articolo 4
Associati

L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche (aziende, enti pubblici o privati, studi professionali anche in forma associata) che dimostrino interesse per le materie e gli scopi oggetto dell’Associazione.
La qualifica di socio non è cedibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 5
Categorie di Associati

All’interno dell’associazione, gli associati IgersItalia si distinguono per le seguenti categorie:

  • Soci Fondatori​: persone fisiche e gestori di account di community igers che siano intervenuti nella fase di costituzione dell’Associazione, ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che abbiano provveduto a dotarla di uno specifico patrimonio iniziale.
    La loro appartenenza all’Associazione è a tempo indeterminato e hanno diritto di voto purché in regola con il pagamento delle quote associative.
  • Soci Ordinari​: persone fisiche e giuridiche, quali enti pubblici e privati, istituti, società, aziende, associazioni, che partecipano alle attività di una community igers locale italiana, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, e che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, ne fanno richiesta. La domanda di ammissione può essere respinta dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’attività istituzionale dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all’uopo designato, purché non risulti associato dell’Associazione a titolo individuale. La partecipazione di Università e centri ed associazioni culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione temporanea ed a titolo gratuito a favore dell’Associazione di propri spazi o di ricercatori o collaboratori scientifici. In tal caso tali enti potranno essere esentati dai contributo sociale con delibera del Consiglio direttivo. La partecipazione dei soci ordinari a Igersitalia è subordinata al pagamento della quota associativa, salvo recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo e salvo quanto previsto dal successivo art. 6. I soci ordinari hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative e sono eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati assumono i seguenti ruoli all’interno dell’associazione :

  • Local Manager​: ovvero i referenti dell’associazione a livello locale che provvedono ad espletare e curare le attività dell’associazione coerentemente agli scopi statutari e in ottemperanza alle condizioni stabilite nel regolamento emanato dal Consiglio Direttivo che è parte integrante del presente Statuto.
  • Regional Manager​: ovvero i referenti dell’associazione che hanno funzioni di coordinamento dell’attività dei Local Manager e dello sviluppo associativo coerentemente agli scopi statutari e in ottemperanza alle condizioni stabilite nel regolamento emanato dal Consiglio Direttivo che è parte integrante del presente Statuto. La carica di Regional Manager è elettiva ed è di durata annuale.

Sia i Regional Manager sia i Local Manager sono tenuti al pagamento della quota community, oltre a quella associativa.

 

Articolo 6
Decadenza dell’AssociatoDecadenza dell’Associato Dalla qualità di associato si decade quando:

  • non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
  • sia stato omesso il pagamento della quota associativa annuale entro un mese dalla comunicazione di sollecito inviata dal Consiglio Direttivo all’associato che non ha ottemperato al pagamento;
  • in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno anche all’immagine dell’Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell’associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.
Nel caso in cui il socio dichiarato decaduto rivesta la qualifica di Local Manager e/o Local Manager ha l’obbligo di consegnare le credenziali di accesso degli account associativi come previsto dal regolamento che è parte integrante del presente Statuto.
Gli associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale, né pretendere la restituzione delle quote associative.

 

Articolo 7
Recesso dell’Associato

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede o mediante comunicazione per posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Associazione. La perdita della qualità di associato non esonera dal pagamento delle quote annuali, non frazionabili, dovute sino al momento della sua efficacia.

 

Articolo 8
Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno diritto a:

  • partecipare alle attività sociali;
  • formulare proposte progettuali;
  • usufruire dei servizi offerti dall’Associazione.

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annuale.
Sia i Regional Manager sia i Local Manager, in ragione delle rispettive qualità, hanno il dovere di versare, oltre alla quota personale, anche la quota per la community di cui sono affidatari per conto dell’associazione.

Tutti gli associati devono:

  • tutelare gli interessi e le finalità dell’Associazione;
  • diffondere quanto più possibile i valori di cui l’Associazione si fa promotrice;
  • partecipare alle attività sociali;
  • promuovere le attività svolte come Igersitalia anche in ambito locale.

I progetti ideati o realizzati dall’Associazione sono di esclusiva proprietà dell’Associazione.

 

Articolo 9
Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni degli associati sono volontarie ed a titolo gratuito.
Resta salva la facoltà dell’Associazione di avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro autonomo rese dai propri associati o da non associati.
La decisione sull’assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10
Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

  • patrimonio messo a disposizione dagli Associati fondatori;
  • quote d’ingresso e contributi annuali degli Associati ordinari;
  • donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
  • proventi di iniziative attuate e/o promosse dall’Associazione;
  • partecipazione diretta o indiretta, autonoma o subordinata a progetti di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali e finanziamenti nazionali e/o comunitari.

 

Articolo 11
Obbligazioni

Ai sensi dell’articolo 38 del Codice Civile delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio dell’associazione nonché, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente associativo.

 

Articolo 12
Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri.

Gli organi dell’associazione sono eletti dai soci ogni tre anni mediante votazione telematica.
Gli aventi diritto al voto sono i soci in regola con le quote associative personali.
Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante la presentazione di liste composte da 5 candidati.
Ogni lista deve contenere i dati anagrafici delle 5 persone candidate e l’indicazione specifica del candidato Presidente, del candidato Segretario e del candidato Tesoriere.
La candidatura della lista in difetto di uno dei requisiti indicati viene dichiarata inammissibile.
Nel caso di decadenza, recesso o dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo eletto, questi verrà sostituito con chiamata diretta del Consiglio Direttivo tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

 

Articolo 13
Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati.
Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’Assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o di persona da questi legittimamente delegata. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l’anno, in qualunque luogo, purché sul territorio dell’Unione Europea, per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. E’ inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea degli associati è convocata con preavviso di almeno 10 giorni prima, mediante invio via posta elettronica. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte degli interessati. L’avviso di convocazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora stabilita per la convocazione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di tre associati.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ordinari, e delibera con la maggioranza dei voti dei soci ordinari presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
Le deliberazioni dell’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, sono adottate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati presenti, anche su delega.

 

Articolo 14
Assemblea

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti l’organizzazione, le funzioni dell’Assemblea e la gestione dell’Associazione medesima.
L’Assemblea in particolare:

  • approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 15
Svolgimento dei lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Segretario.
Il Segretario accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea viene redatto un verbale cartaceo o elettronico da trascriversi entro trenta giorni nell’apposito libro o raccolta elettronica dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque componenti.
I membri sono eletti dagli associati che votano anche telematicamente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere attribuito un compenso da determinarsi in relazione all’effettivo lavoro svolto per l’associazione. Spetta, comunque, agli stessi il rimborso delle spese documentate inerenti alla loro carica compatibilmente con le disponibilità di cassa.

 

Articolo 17
Funzioni e durata del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo resta in carica per tre anni.
Non possono candidarsi al Consiglio Direttivo i soci che abbiano ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • coordinamento ed impulso dell’attività dell’associazione;
  • redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • verificare il buon andamento economico e suggerire ogni attività che preservi il patrimonio sociale;
  • determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
  • sottoporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
  • predisporre i regolamenti interni;
  • deliberare in ordine all’ammissione e alla decadenza degli associati;
  • deliberare in ordine alla revoca degli incarichi associativi;
  • stabilire l’entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi associati;
  • amministrare il patrimonio dell’Associazione;
  • istituire commissioni o gruppi di lavoro.

Le commissioni sono composte da tre a cinque associati scelti dal Consiglio Direttivo. Presidente di ogni commissione è il membro del Consiglio Direttivo all’uopo designato .
Non possono essere indicati altri membri del Consiglio Direttivo come componenti delle Commissioni.
Le Commissioni redigono una relazione trimestrale da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione precedentemente concordata, in regime di lavoro autonomo e non subordinato.

 

Articolo 18
Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ed altresì:

  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell’Assemblea degli associati.

Il mandato del Presidente ha durata triennale e può essere rieletto solo per due mandati consecutivi. Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall’Assemblea. L’Associazione formula attraverso il Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni e prassi; su norme, leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni amministrative e giudiziarie.

 

Articolo 19
II Segretario

Il Segretario dell’Associazione, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ovvero per un triennio.
Il Segretario è incaricato della gestione dell’elenco associati, della direzione delle attività organizzative, culturali e scientifiche secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo stesso di cui fa parte.
Il Segretario detiene e aggiorna su supporto elettronico:

  • il libro degli associati;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20
Il Tesoriere

Il Tesoriere nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ovvero per un triennio.
Il Tesoriere provvede alla gestione della cassa sociale, nonché effettua i pagamenti e gli incassi su indicazione, ovvero sotto il controllo del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 21
Il Bilancio

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle raccomandazioni emanati dagli organi deputati alla loro statuizione. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione. L’esercizio amministrativo coincide con l’anno solare. É vietata, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

 

Articolo 22
Collegio dei probiviri

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi Associativi in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all’esercizio dell’attività dell’associazione, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati indicati dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ovvero per un triennio.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è scelto dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri opera secondo i principi del contraddittorio e del giusto processo, assicurando agli associati il più ampio diritto di difesa.

 

Articolo 23
Controversie

Le controversie dovranno essere devolute dalle parti confliggenti alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede l’associazione. L’arbitrato sarà rituale e I’arbitro deciderà secondo diritto.

 

Articolo 24
Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all’ari. 13 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttiva.
La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall’Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.
L’eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell’Assemblea, ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

Articolo 25
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

SCARICA LO STATUTO

approvato il 20 settembre 2019
in sede di Assemblea Straordinaria

SCARICA Il REGOLAMENTO

emanato dal Consiglio Direttivo.
Il documento è parte integrante dello Statuto