Instagram: Give away, dono e legalità

Il Natale è alle porte ed è tempo di regali. La pandemia ci ha costretti a comportamenti più frugali, i DPCM ci invitano a trascorrere il minor tempo possibile in giro e nei negozi. Ecco perché il mercato digitale e i commerci online stanno vivendo una nuova Golden Age.

Instagram è, senza dubbio, uno dei maggiori player internazionali sul mercato, un intermediario con un potere molto elevato e ne è dimostrazione la sua continua evoluzione, in questo 2020 complesso e compresso. Dall’introduzione dello Shopping alla possibilità di effettuare ordini online fino ad arrivare a sostenere economie locali con “Compra a km 0”, gli sviluppatori di Menlo Park si sono prodigati parecchio per aiutare concretamente l’economia mondiale.

E sotto Natale, si sa, il valore del dono e dello scambio cresce a livello esponenziale caricandosi di tutte le valenze psicologiche che porta con sé. E, prima ancora di vedere post smaccatamente commerciali, si intensificano i Give Away.

Ma cosa sono e a cosa servono?

Il give away è uno strumento utilizzato da creator e profili aziendali, per consentire alle persone di partecipare, seguendo delle istruzioni, ad un concorso a premio.

Solitamente, le regole base di tutti i give away che troviamo su Instagram sono tre:

  • seguire il profilo di chi ha indetto il concorso;
  • taggare un numero di amici (2-3);
  • condividere nelle stories il post del concorso taggando il profilo.

Questa tattica porta con sé dei vantaggi:

  1. Awarness, ovvero aumento della conoscenza del profilo;
  2. Aumento delle interazioni;
  3. aumento del numero di follower;
  4. aumento della fidelizzazione dei follower attuali.

In Italia, su Instagram, esistono diversi profili che si occupano di give away e uno dei più seguiti è @give_away_it.

Quello che poco si conosce a proposito dei give away è che si tratta di veri e propri concorsi a premio regolamentati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Give Away a norma di legge: cosa devi sapere

Il MiSE classifica le manifestazioni a premio come quelle “realizzate sotto forma di concorsi o di operazioni a premio, sono iniziative di produttori e rivenditori per stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l’immagine aziendale e gratificare i consumatori.”

Il quadro normativo di riferimento è il DPR 26/10/2001, n.430, che ne specifica la disciplina, le operazioni escluse e quelle vietate, la distinzione tra operazioni a premio e concorsi a premio, quindi gli obblighi di legge della registrazione della manifestazione, con annesse sanzioni.

Nella normativa, il MiSE dichiara che tutti i dati importanti ai fini del concorso devono risiedere su server italiani, affinché possa effettuare il suo compito di monitoraggio a campione o su segnalazione. I server di Instagram si trovano in Irlanda, quindi occorre dotarsi di un tool esterno con sistema di mirroring che copi i dati su server italiani. Inoltre, nel caso in cui, per partecipare ad un concorso a premio, l’unico canale di partecipazione sia un social network (con server estero) questi deve essere associato e per il Ministero non hanno valore le dichiarazioni di esonero di responsabilità del social riportate sulle loro pagine.

Premesso che promotore è il soggetto nel cui interesse, in tutto o in parte commerciale, è svolta la manifestazione a premio, poiché esso, attraverso la promessa di premi, consegue un vantaggio economico derivante dalla conoscenza del proprio marchio, della propria ditta, della propria insegna, dei propri prodotti o dalla vendita degli stessi, legittimati a svolgere le manifestazioni a premio sono esclusivamente i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e non le persone fisiche, anche se titolari di partita I.V.A..

Leggi qui le f.a.q. del Mise

Altro aspetto importante dei Give Away è la fiscalità.

Per i concorsi a premio esiste un concetto di minimo valore economico per quanto riguarda l’esclusione degli stessi dalla normativa fiscale di riferimento. Nello specifico, il MiSE precisa che “l’Agenzia delle Entrate ha determinato che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro.

Prosegue, inoltre, affermando che “in base alla normativa fiscale, i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri sono soggetti, in linea di principio, all’applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro”.

Comunque, la disciplina è molto chiara ed esige l’aderenza alle norme per poter rispettare i crismi della legalità. Ciò nonostante, il dono rimane un comportamento che scalda i cuori, che dona benessere a chi lo compie e trasmette gioia e serenità a chi lo riceve.

Concludo con una famosa frase di Madre Teresa di Calcutta:

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare.”

Emozionati senza limiti, ma fai i Give Away responsabilmente.  

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